LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
(sostituito comma 1 da art. 4 L.R. 24 dicembre 1981 n. 51
a sua volta sostituito da art. 56 L.R. 7 giugno 1982 n. 26)
I progetti esecutivi devono essere presentati alla Regione Emilia-Romagna entro quattro mesi dalla intervenuta esecutività della deliberazione di assegnazione dei fondi.
Per le spese di progettazione, direzione lavori, sorveglianza, contabilizzazione ed assistenza al collaudo sarà corrisposta a favore delle Società concessionarie una somma non superiore al 6% dell'ammontare dei lavori e delle forniture quale risulta dalla liquidazione finale.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".