LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27
INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Al fine di beneficiare della concessione dei contributi regionali di cui al punto b) del precedente articolo 3, le Amministrazioni comunali e provinciali interessate alla sottoscrizione delle società già costituite per la realizzazione dei due centri intermodali devono, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, inoltrare domanda alla Regione Emilia-Romagna. Tale domanda deve essere corredata da apposita deliberazione, regolarmente esecutiva, la quale dovrà contenere tra l'altro:
- una relazione programmatica nella quale siano evidenziati le motivazioni e gli obiettivi che si intendono perseguire;
- il numero di azioni che si intendono sottoscrivere, il loro importo complessivo, la misura percentuale di partecipazione alla o alle Società;
- l'entità del contributo regionale richiesto.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".