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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 dicembre 1981 n. 51

Art. 8

(modificati commi 2 e 3 da art. 5 L.R. 24 dicembre 1981 n. 51)

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il piano di assegnazione dei contributi che deve essere pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Alla liquidazione dei contributi a favore degli Enti beneficiari provvede la Giunta regionale od un Assessore dalla medesima delega sulla base delle deliberazioni con le quali gli Enti medesimi determinano la sottoscrizione delle azioni e si impegnano a non cederle se non previa autorizzazione della Regione.
Sulla base della predetta autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale o da un Assessore dalla medesima delegato le azioni acquistate con il contributo regionale possono essere cedute gratuitamente a favore di Comuni e Province dell'Emilia-Romagna ovvero alienate a soggetti diversi.
In quest'ultimo caso, il ricavato della vendita dovrà essere versato alla Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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