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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 28 agosto 1979, n. 27

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI ATTREZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE E LO SMISTAMENTO DELLE MERCI (1)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 dicembre 1981 n. 51

Art. 4

(sostituito comma 2 da art. 2 L.R. 24 dicembre 1981 n. 51

a sua volta sostituito da art. 56 L.R. 7 giugno 1982 n. 26)

La realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del precedente art. 3, nonché la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alle società indicate alla lettera b) del medesimo articolo.
L'erogazione di fondi regionali di cui al punto a) del precedente art. 3 avviene sulla base delle procedure previste dall'art. 21, lettera e) della L.R. 24.3.1975, n. 18.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a: "procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

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