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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979

Art. 10
Le domande per la concessione dei contributi di cui agli artt. 6, 7 e 8 devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
b) bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato dall'assemblea dei soci e, limitatamente alle forme associative già operanti nell'anno precedente, la relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno con allegato il bilancio approvato e depositato a norma di legge:
c) elenco nominativo dei soci con l'indicazione della loro attività professionale e sede d' impresa e dichiarazione del rappresentante legale del consorzio, attestante, sotto la propria responsabilità, che le singole aziende associate sono iscritte all'albo delle imprese artigiane.
Per le agevolazioni di cui all'art. 6, le domande per la concessione di contributi devono essere inoltre accompagnate da:
a) libri paga;
b) copia degli atti di versamento agli istituti previdenziali ed assistenziali.
Per le agevolazioni previste dall'art. 7, le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltre accompagnate da:
a) relazione illustrativa delle finalità perseguite nel progetto e dei tempi di attuazione;
b) fatture;
c) quant' altro la Commissione tecnica regionale ritenga opportuno richiedere per suffragare l'ammissibilità a contributo.
E' ammessa in questo caso la presentazione dei preventivi ai soli fini dell'ammissione a contributo.
Per le agevolazioni previste dall'art. 8, le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltre accompagnate dalla copia dei contratti di finanziamento concernenti i prestiti, dai quali risulti la concessione della garanzia fidejussoria.

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