LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979
Art. 11
Le domande per la concessione di contributo di cui all' art. 9 devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione illustrativa delle finalità perseguite nei progetti promozionali e di diffusione;
b) fatture.
E' ammessa la presentazione di preventivi di spesa ai soli fini dell'ammissione a contributo.