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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979

Art. 14
La Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, determina ogni anno i criteri di attuazione della presente legge, tenendo conto delle esigenze di finalizzare gli interventi alla promozione di iniziative che si collocano nell'ambito della programmazione regionale e delle scelte di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle iniziative rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè delle finalità di riequilibrio e di rafforzamento della struttura dell'artigianato regionale.
Con la procedura del comma precedente, la Giunta delibera altresì i criteri per la determinazione delle quote di contributo regionale e le priorità relative ai progetti di cui all'art. 7 ed ai settori di intervento.

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