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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979

Art. 3
Per essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, le forme associative artigiane devono perseguire talune delle seguenti finalità:
a) l'approvvigionamento comune delle materie prime e dei semilavorati;
b) la partecipazione a gare ed appalti, l'acquisizione di commesse e la ripartizione delle lavorazioni;
c) la vendita dei prodotti artigianali e la creazione di una rete distributiva comune, anche con l'adozione e diffusione di marchi di qualità;
d) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica e la diffusione della tecnologia;
e) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione, al servizio delle imprese associate;
f) lo svolgimento dei programmi di ricerca tecnologica anche con la costituzione ed il funzionamento di uffici tecnici per progettazioni e ricerche;
g) la gestione dei centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune al servizio delle imprese associate;
h) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

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