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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979

Art. 5
Sono altresì ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, nei limiti, alle condizioni e per le finalità previsti dal successivo art. 9, i centri regionali per le forme associative artigiane.

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