LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29
CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979
Art. 8
Per gli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981 la Regione eroga contributi una tantum del 2% sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine accesi dalle forme associative artigiane e garantiti da fidejussione di consorzi regionali artigiani di garanzia costituiti ai sensi della Legge regionale 2 aprile 1977, n. 13.
L'ammontare dei contributi a tale scopo concessi non può superare il limite del 10% del fondo costituito dall' art. 1.