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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979

Art. 9
La Regione Emilia - Romagna concorre limitatamente agli anni 1979 e 1980 all'attuazione di iniziative volte alla promozione, allo sviluppo e al rafforzamento delle forme associative artigiane.
L'ammontare dei contributi a tale scopo concessi non può superare il 10% del fondo di cui all'art. 1.
Per ottenere i contributi di cui al precedente comma, i centri regionali per le forme associative artigiane, cui aderiscano almeno quattro centri provinciali, ciascuno dei quali associ almeno dodici consorzi o società consortili, devono presentare alla regione progetti d' intervento articolati a livello di territorio o di settore e raccordati agli obiettivi della programmazione regionale.

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