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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 agosto 1979, n. 29

CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE FORME ASSOCIATIVE AL SERVIZIO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 101 del 31 agosto 1979

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna promuove la costituzione e l'incremento di forme associative di primo e secondo grado al servizio delle imprese per sviluppare l'artigianato della produzione, dei servizi e artistico, favorire la ristrutturazione e la riorganizzazione delle imprese e qualificare l'apparato produttivo regionale.
A tal fine, per gli esercizi finanziari del programma poliennale 1978/ 1981, è istituito un fondo regionale per lo sviluppo dell'associazionismo fra le imprese artigiane, di Lire 2.950.000.000, destinato:
- alla costituzione ed allo sviluppo delle forme associative di primo e secondo grado;
- all'attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di servizi a favore delle imprese associate;
- all'erogazione di contributi sul capitale iniziale dei mutui a breve termine;
- alle attività promozionali e di diffusione dell'associazionismo fra le imprese artigiane.
Art. 2
Sono ammessi ai benefici della presente legge i consorzi, i consorzi fra le imprese costituiti in forma cooperativa e le società consortili previsti dal codice civile e costituiti a norma della vigente legislazione, dei quali facciano parte almeno cinque imprese artigiane e in cui la quota sociale sottoscritta da ciascun socio non superi il 20% del capitale sociale. Almeno il 90% dei soci delle forme associative di cui sopra deve essere iscritto agli albi provinciali degli artigiani della Regione Emilia Romagna.
Per essere ammessi ai suddetti benefici le forme associative di cui al primo comma devono prevedere nel proprio statuto la parità di voto dei soci, la possibilità per tutte le imprese associate di beneficiare dei servizi associativi e di partecipare agli organismi sociali indipendentemente dalle quote sociali sottoscritte, e il divieto di distribuire utili sotto qualsiasi forma.
Sono altresì ammessi ai benefici della presente legge le forme associative di secondo grado costituite da almeno cinque soci.
Art. 3
Per essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, le forme associative artigiane devono perseguire talune delle seguenti finalità:
a) l'approvvigionamento comune delle materie prime e dei semilavorati;
b) la partecipazione a gare ed appalti, l'acquisizione di commesse e la ripartizione delle lavorazioni;
c) la vendita dei prodotti artigianali e la creazione di una rete distributiva comune, anche con l'adozione e diffusione di marchi di qualità;
d) la prestazione di assistenza e consulenza tecnica e la diffusione della tecnologia;
e) la costruzione e l'esercizio di impianti di depurazione, al servizio delle imprese associate;
f) lo svolgimento dei programmi di ricerca tecnologica anche con la costituzione ed il funzionamento di uffici tecnici per progettazioni e ricerche;
g) la gestione dei centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune al servizio delle imprese associate;
h) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.
Art. 4
Non sono ammesse ai contributi ed alle agevolazioni di cui alla presente legge le forme associative aventi per finalità esclusiva le prestazioni di garanzia fidejussoria.
Art. 5
Sono altresì ammessi ai benefici previsti dalla presente legge, nei limiti, alle condizioni e per le finalità previsti dal successivo art. 9, i centri regionali per le forme associative artigiane.
Art. 6
La Regione Emilia - Romagna concorre allo sviluppo delle forme associative artigiane mediante l'erogazione di contributi per le spese relative al personale con funzioni dirigenziali assunto per la gestione di programmi finalizzati di cui all'art. 7.
Tali contributi sono concessi alle forme associative, nei limiti fissati annualmente ai sensi dell'art. 14 e per non oltre due persone per ogni forma associativa:
- fino ad un massimo del 40% per il primo anno e del 20% per il secondo anno, per le forme associative costituite dopo il 31 dicembre 1978;
- fino ad un massimo del 30% per il primo anno e del 15% per il secondo anno per le forme associative costituite entro il 31 dicembre 1978, che:
a) documentino di non avere mai avuto, prima del 31 dicembre 1978, dirigenti alle loro dipendenze;
b) presentino progetti di nuove iniziative di ampliamento dell'attività della forma associata in nuovi settori per la realizzazione dei quali si renda necessario assumere personale con funzioni dirigenziali.
Art. 7
Alle forme associative di cui alla presente legge sono concessi contributi per l'attuazione di progetti finalizzati:
a) alla realizzazione o sviluppo di una rete di vendita dei prodotti degli associati per il mercato interno e, nel rispetto delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, per il mercato estero;
b) alla realizzazione o sviluppo di una rete di assistenza tecnica;
c) alla realizzazione di programmi per attività di ricerca tecnologica, scientifica o di mercato, o di trasferimento delle innovazioni e delle conoscenze tecniche, scientifiche o di mercato;
d) alle sperimentazioni tecniche e aggiornamenti tecnico - gestionali;
e) alla realizzazione di programmi promozionali;
f) alla costruzione di impianti di depurazione per l'aria, l'acqua, l'ambiente;
g) alla gestione diretta dei centri meccanografici e contabili al servizio esclusivo delle imprese associate.
I contributi di cui al comma precedente sono concessi in misura non superiore al 40% delle spese effettive sostenute:
- fino al limite di Lire 5.000.000 per le forme associative di primo grado, aumentato di Lire 300.000 per ogni socio eccedente il minimo previsto al precedente art. 2;
- fino al limite di Lire 20.000.000 per le forme associative di secondo grado, aumentato di Lire 1.000.000 per ogni socio eccedente il minimo previsto al precedente art. 2.
Tali contributi non possono comunque superare per ogni singola iniziativa l'ammontare complessivo di Lire do e di Lire 40.000.000 a favore di quelle di secondo gra- 30.000.000 a favore delle forme associative di primo grado.
Durante il periodo di validità della presente legge, ciascuna forma associativa può essere ammessa ai contributi previsti una sola volta per lo stesso progetto. imprese artigiane aventi sede ed impianti fissi nelle zone
In caso di forme associative costituite per il 70% da considerate non sufficientemente sviluppate ai sensi del IV comma dell'art. 8 della Legge regionale 10 maggio 1978, n. 15, le misure ed i limiti di contribuzione, di cui al presente articolo, sono elevati del 30%.
Art. 8
Per gli esercizi finanziari 1979, 1980 e 1981 la Regione eroga contributi una tantum del 2% sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine accesi dalle forme associative artigiane e garantiti da fidejussione di consorzi regionali artigiani di garanzia costituiti ai sensi della Legge regionale 2 aprile 1977, n. 13.
L'ammontare dei contributi a tale scopo concessi non può superare il limite del 10% del fondo costituito dall' art. 1.
Art. 9
La Regione Emilia - Romagna concorre limitatamente agli anni 1979 e 1980 all'attuazione di iniziative volte alla promozione, allo sviluppo e al rafforzamento delle forme associative artigiane.
L'ammontare dei contributi a tale scopo concessi non può superare il 10% del fondo di cui all'art. 1.
Per ottenere i contributi di cui al precedente comma, i centri regionali per le forme associative artigiane, cui aderiscano almeno quattro centri provinciali, ciascuno dei quali associ almeno dodici consorzi o società consortili, devono presentare alla regione progetti d' intervento articolati a livello di territorio o di settore e raccordati agli obiettivi della programmazione regionale.
Art. 10
Le domande per la concessione dei contributi di cui agli artt. 6, 7 e 8 devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
b) bilancio di previsione per l'esercizio in corso approvato dall'assemblea dei soci e, limitatamente alle forme associative già operanti nell'anno precedente, la relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno con allegato il bilancio approvato e depositato a norma di legge:
c) elenco nominativo dei soci con l'indicazione della loro attività professionale e sede d' impresa e dichiarazione del rappresentante legale del consorzio, attestante, sotto la propria responsabilità, che le singole aziende associate sono iscritte all'albo delle imprese artigiane.
Per le agevolazioni di cui all'art. 6, le domande per la concessione di contributi devono essere inoltre accompagnate da:
a) libri paga;
b) copia degli atti di versamento agli istituti previdenziali ed assistenziali.
Per le agevolazioni previste dall'art. 7, le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltre accompagnate da:
a) relazione illustrativa delle finalità perseguite nel progetto e dei tempi di attuazione;
b) fatture;
c) quant' altro la Commissione tecnica regionale ritenga opportuno richiedere per suffragare l'ammissibilità a contributo.
E' ammessa in questo caso la presentazione dei preventivi ai soli fini dell'ammissione a contributo.
Per le agevolazioni previste dall'art. 8, le domande per la concessione dei contributi devono essere inoltre accompagnate dalla copia dei contratti di finanziamento concernenti i prestiti, dai quali risulti la concessione della garanzia fidejussoria.
Art. 11
Le domande per la concessione di contributo di cui all' art. 9 devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) relazione illustrativa delle finalità perseguite nei progetti promozionali e di diffusione;
b) fatture.
E' ammessa la presentazione di preventivi di spesa ai soli fini dell'ammissione a contributo.
Art. 12
Le domande, in triplice copia, sono dirette al Presidente della Giunta regionale.
La Regione trasmette copia delle domande per la concessione dei contributi di cui agli artt. 6, 7 e 9 alle Commissioni provinciali per l'Artigianato ed ai Comprensori interessati, ove ha sede la forma associativa, i quali sono tenuti ad esprimere alla Regione, anche in relazione all' entità di contributo da concedere, motivato parere entro e non oltre quarantacinque giorni dalla trasmissione, decorsi i quali, la Regione provvede egualmente.
La Giunta regionale si pronuncia sulle richieste dei contributi, di cui sopra, sentito il parere della Commissione tecnica prevista dall'art. 13.
Per le domande di cui all'art. 8, la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi sulla base dei contratti concernenti il prestito. Il pagamento viene effettuato direttamente a favore delle forme associative mutuatarie.
La Regione verifica l'attuazione delle iniziative ammesse a contributo per il tramite dei propri servizi tecnici, con l'ausilio dei Comuni e delle Commissioni provinciali per l'Artigianato.
Viene disposta la revoca dei benefici assegnati nel caso che alle forme associative artigiane beneficiarie ed ai centri regionali di cui all'art. 9 siano venuti a mancare i requisiti richiesti per l'ammissione a contributo.
Qualora entro i termini di validità della presente legge le forme associative oggetto di intervento da parte della regione vengano sciolte, l'importo del capitale eccedente la liquidazione sarà devoluto alla regione stessa, limitatamente alla corrispondente quota di contributi da essa versati.
Art. 13
E' istituita con decreto del Presidente della Regione una Commissione tecnica regionale composta:
a) dall'Assessore competente o suo delegato;
b) da tre rappresentanti nominati dal Consiglio regionale;
c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane;
d) da un membro indicato dalla Commissione regionale per l'Artigianato in rappresentanza dei centri per le forme associative artigiane;
e) da tre collaboratori regionali nominati dalla giunta.
La Commissione tecnica regionale è presieduta dall' Assessore o suo delegato e resta in carica quanto il Consiglio regionale.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un collaboratore regionale all'uopo nominato dal Presidente della Commissione medesima.
Le sedute della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; i provvedimenti vengono adottati a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione.
La Commissione, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la presentazione dei certificati di iscrizione all' Albo provinciale delle imprese artigiane dei soci delle forme associative che presentino domanda di contributo.
Art. 14
La Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare, determina ogni anno i criteri di attuazione della presente legge, tenendo conto delle esigenze di finalizzare gli interventi alla promozione di iniziative che si collocano nell'ambito della programmazione regionale e delle scelte di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle iniziative rivolte allo sviluppo del Mezzogiorno, nonchè delle finalità di riequilibrio e di rafforzamento della struttura dell'artigianato regionale.
Con la procedura del comma precedente, la Giunta delibera altresì i criteri per la determinazione delle quote di contributo regionale e le priorità relative ai progetti di cui all'art. 7 ed ai settori di intervento.
Art. 15
I finanziamenti di cui alla presente legge sono destinati per almeno il 50% alle iniziative localizzate nelle zone considerate non sufficientemente sviluppate ai sensi del IV comma dell'art. 8 della Legge regionale 10 maggio 1978, n. 15.
Nel caso che le domande provenienti dalle zone come sopra determinate non esauriscano la disponibilità ad esse riservata nell'anno finanziario, il residuo viene messo a disposizione delle domande provenienti dal restante territorio regionale.
Art. 16
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per il triennio 1979/ 1981 a Lire 2.950.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione, a partire dall'esercizio 1979, di un " Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo delle forme associative al servizio delle imprese artigiane ", articolato in appositi capitoli di spesa, concernenti i seguenti oggetti:
- contributi per lo sviluppo delle forme associative artigiane e per l'attuazione di progetti finalizzati alla realizzazione di servizi a favore delle imprese artigiane associate per un importo di Lire 2.360.000.000 nel triennio, di cui Lire 830.000.000 a carico dell'esercizio 1979;
- contributi " una tantum " sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine alle forme associative artigiane garantiti da fidejussione di consorzi di cui alla Legge regionale 2 aprile 1977, n. 13, per un importo complessivo di Lire 295.000.000, di cui Lire 70.000.000 a carico dell'esercizio 1979;
- contributi per le attività promozionali e di diffusione delle forme associative fra imprese artigiane per un importo, nel triennio, di Lire 295.000.000, di cui Lire 150.000.000 a carico dell'esercizio 1979.
La copertura finanziaria del fondo così costituito è assicurata, nell'ambito degli interventi previsti in via programmatica dal bilancio pluriennale 1979/ 1981, nell'apposita voce della Sezione 3a - Attività produttive; Settore 03;
Programma 03 - Sviluppo dell'Artigianato - " Consorzi artigianali per acquisti, scorte e commercializzazione prodotti ".
All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1979 a Lire 1.050.000.000, la regione provvede mediante l'istituzione di appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso ed il prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 86500, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 2 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso.
Art. 17
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazioni in aumento
Cap. 21950 - " Contributi in capitale a favore delle forme associative artigiane per la realizzazione di servizi a favore delle imprese associate "(cni) (Parte 1a - Sezione 3a - Settore 03 - Programma 03 - Rubrica 2a) (Classif. ISTAT: 02 - Spesa di sviluppo: 01 - Funz. Propria: 02 - Titolo 2 ; 10 Classif. funz; 03 Classif. econ.; 20 Classif. per settori d' intervento; 04 Classif. econ. di 2 grado)
Competenza Lire 830.000.000
Cassa Lire 400.000.000
Cap. 21970 - " Contributi " una tantum " sul capitale iniziale dei prestiti a breve termine alle forme associative artigiane " (cni) (Parte 1a - Sezione 3a - Settore 03 - Programma 03 - Rubrica 2a)(Classif. ISTAT: 02 - Spesa di sviluppo: 01 - Funz. Propria: 02 - Titolo 2 ; 10 Classif. funz.; 03 Classif. econ.; 20 Classif. per settori d' intervento; 04 Classif. econ. di 2 grado)
Competenza Lire 70.000.000
Cassa Lire 70.000.000
Cap. 21990 - " Contributi in capitale per le attività promozionali e di diffusione delle forme associative artigiane " (cni) (Parte 1a - Sezione 3a - Settore 03 - Programma 03 - Rubrica 2a)(Classif. ISTAT: 02 - Spesa di sviluppo: 01 - Funz. Propria: 02 - Titolo 2 ; 10 Classif. funz.; 03 Classif. econ.; 20 Classif. per settori d' intervento; 04 Classif. econ. di 2 grado) Competenza Lire 150.000.000 Cassa Lire 150.000.000
b)Variazioni in diminuzione:
Cap. 86500 - " Fondo per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese d' investimento di sviluppo ".
Competenza Lire 1.050.000.000
Cassa Lire 620.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 29 agosto 1979

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