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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

Art. 10
Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 9, sia per l'esercizio finanziario 1980 sia per quello 1981:
- i Comuni o la loro associazione, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inoltrano apposita domanda al Presidente della Giunta regionale ene inviano copia all'Amministrazione provinciale competente per territorio;
- gli enti assistenziali aventi natura pubblica o privata, inoltrano la domanda al Comune ove è ubicata la casa protetta, ovvero all'associazione di cui il Comune stesso fa parte. Il Comune o la sua associazione provvedono, entro il predetto termine di 120 giorni, ad inviare la suddetta domanda al presidente della Giunta regionale e copia della stessa all'amministrazione provinciale competente per territorio, allegando il proprio parere sulla richiesta.
Le amministrazioni provinciali nei successivi 30 giorni esprimono il proprio parere, indicando le scelte di priorità operate, in collaborazione con gli enti locali interessati, sulle iniziative proposte.
Il Comitato circondariale di Rimini esercita i compiti previsti dal comma precedente nei confronti di Comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.
Tutte le domande devono comunque essere corredate:
- della deliberazione se la richiesta del contributo è presentato dai Comuni, dalle loro associazioni o da enti pubblici assistenziali;
- del titolo comprovante la proprietà dell'area o dell' immobile da ristrutturare;
- di un progetto di massima dei lavori, con indicazione del preventivo di spesa e del piano finanziario;
- della convenzione nel caso che la richiesta sia avanzata dagli enti assistenziali di cui al 1 comma.

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