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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

Art. 11
I contributi previsti dalla presente legge sono assegnati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e sono liquidati dalla stessa Giunta o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato.
I contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 7 sono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ad eccezione di quelli non superiori ai 20 milioni di lire, che sono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.

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