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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

Art. 3
Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel nucleo familiare o comunque nel proprio alloggio.
A tal fine il servizio domiciliare fornisce, secondo le effettive esigenze dell'anziano e del suo nucleo familiare, prestazioni di aiuto per il governo della casa e per la cura della persona nelle attività giornaliere.
Ad ogni dieci persone anziane assistite deve essere adibita almeno una unità di personale assistente.
Le prestazioni domiciliari di natura sanitaria, comprese quelle infermieristiche, sono erogate dai presidi territoriali competenti, nel quadro della organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali.

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