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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

Art. 4
I comuni e la loro associazione provvedono al servizio di assistenza domiciliare direttamente o mediante convenzioni con Associazioni, Società, Enti assistenziali pubblici e privati.
I comuni e la loro associazione, per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare, tengono conto della attività delle Associazioni di volontariato, costituite con atto pubblico, con le quali possono convenzionarsi, in conformità a schemi - tipo approvati dal Consiglio regionale, anche per l'erogazione di singole prestazioni del servizio.

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