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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

Art. 5
La casa protetta è un servizio volto a fornire residenza ed adeguata assistenza a persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica o psichica, per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.
Agli ospiti della casa protetta devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico - generiche e specialistiche.
L'istituzione di case protette dovrà essere realizzata prioritariamente attraverso trasformazione di case di riposo, ovvero riadattamento di altre strutture esistenti sul territorio.
Ogni casa protetta deve essere dotata di un regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione.
Il regolamento deve garantire espressamente l'accoglimento di persone anziane in stato di non autosufficienza fisica o psichica.

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