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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

Art. 8
I contributi di cui al precedente art. 7 lettera a) sono concessi ai Comuni e alla loro Associazione ancorchè il servizio di assistenza domicialire sia svolto mediante le convenzioni previste dall'art. 4.
Per ottenere i contributi i Comuni o la loro Associazione, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 1979 ed entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno per gli esercizi 1980 e 1981, debbono inoltrare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
L'erogazione dei contributi può essere richiesta, nei termini di cui al precedente comma, anche se il servizio avrà inizio nel corso dell'anno, salvo conferma e verifica della data di inizio effettivo.
La domanda deve essere corredata dalla deliberazione di richiesta di contributo indicante: la tipologia del servizio, la data di inizio, il numero e la qualifica degli operatori addetti, il numero di anziani assistiti, secondo la natura delle prestazioni fornite nonchè l'onere di spesa.
I comuni o la loro associazione che stipulano convenzioni con Enti, Associazioni e Società di cui al precedente art. 4, devono presentare copia della convenzione stessa.
I contributi sono concessi in rapporto al numero degli anziani assistiti e al periodo di effettivo funzionamento del servizio.

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