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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

Art. 9
I contributi di cui al precedente art. 7 lettera b) sono concessi:
- ai Comuni e alla loro associazione;
- ad enti assistenziali, aventi natura pubblica o privata, con sede nel territorio regionale che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune nel cui territorio è ubicata la casa protetta o con la associazione di cui il Comune stesso fa parte e che si impegnino a riservare almeno l'80% dei posti disponibili agli assistiti del Comune medesimo.
Il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi concernente gli esercizi finanziari 1980 e 1981, stabilendo altresì il limite massimo della spesa ammessa a contributo per ciascuna opera. Il contributo non può comunque essere superiore al 70% della spesa ammessa.
I criteri di riparto, devono favorire le zone carenti dei servizi, in rapporto alla popolazione anziana residente.
Gli immobili soggetti a contributo, destinati a case protette, devono conservare tale destinazione per almeno 20 anni. Di tale vincolo di destinazione deve essere assunto formale impegno, rispettivamente, o nelle deliberazioni dei Comuni o nelle convenzioni con questi stipulate.

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