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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 settembre 1979, n. 30

INTERVENTI PROMOZIONALI PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 103 del 5 settembre 1979

INDICE

Art. 12 - Copertura finanziaria
Art. 13 - Variazione di bilancio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
La Regione Emilia - Romagna, in attuazione dell'art. 3 lettera h) dello Statuto, nell'ambito di una politica tendente a realizzare un integrato sistema di sicurezza sociale, promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi socio - assistenziali per le persone anziane, diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, favorendo il più possibile il mantenimento e il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita.
Art. 2
Nel quadro del piano poliennale 1979- 1981, la Regione favorisce, mediante erogazione di contributi, l'istituzione, il potenziamento e il funzionamento di servizi di assistenza domiciliare nonchè la trasformazione in case protette delle case di riposo o la istituzione di case protette.
Art. 3
Il servizio di assistenza domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel nucleo familiare o comunque nel proprio alloggio.
A tal fine il servizio domiciliare fornisce, secondo le effettive esigenze dell'anziano e del suo nucleo familiare, prestazioni di aiuto per il governo della casa e per la cura della persona nelle attività giornaliere.
Ad ogni dieci persone anziane assistite deve essere adibita almeno una unità di personale assistente.
Le prestazioni domiciliari di natura sanitaria, comprese quelle infermieristiche, sono erogate dai presidi territoriali competenti, nel quadro della organizzazione integrata dei servizi sanitari e sociali.
Art. 4
I comuni e la loro associazione provvedono al servizio di assistenza domiciliare direttamente o mediante convenzioni con Associazioni, Società, Enti assistenziali pubblici e privati.
I comuni e la loro associazione, per la realizzazione del servizio di assistenza domiciliare, tengono conto della attività delle Associazioni di volontariato, costituite con atto pubblico, con le quali possono convenzionarsi, in conformità a schemi - tipo approvati dal Consiglio regionale, anche per l'erogazione di singole prestazioni del servizio.
Art. 5
La casa protetta è un servizio volto a fornire residenza ed adeguata assistenza a persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica o psichica, per le quali non sia possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare o nel proprio alloggio.
Agli ospiti della casa protetta devono essere garantite dai servizi sanitari territoriali competenti le necessarie prestazioni sanitarie medico - generiche e specialistiche.
L'istituzione di case protette dovrà essere realizzata prioritariamente attraverso trasformazione di case di riposo, ovvero riadattamento di altre strutture esistenti sul territorio.
Ogni casa protetta deve essere dotata di un regolamento che ne disciplini il funzionamento e l'organizzazione.
Il regolamento deve garantire espressamente l'accoglimento di persone anziane in stato di non autosufficienza fisica o psichica.
Art. 6
Le case protette realizzate coi finanziamenti regionali di cui alla presente legge dovranno presentare gli standars organizzativi e strutturali di seguito disciplinati.
La ricettività massima per le case protette di nuova istituzione è fissata nel numero di 70 posti.
Nell'ipotesi di trasformazione di case di riposo preesistenti il limite suddetto può essere derogato ma l'organizzazione strutturale interna deve corrispondere ai requisiti di cui all'ultimo comma.
La zona destinata al riposo degli ospiti deve essere dotata di camere con un numero di letti non superiori a tre ed essere fornita dei necessari servizi igienici.
L'ampiezza minima delle camere è determinata nella misura di: mq 9 per le camere ad un posto; mq 14 per le camere a due posti; mq 18 per le camere a tre posti.
I servizi igienici devono essere adeguati alle particolari necessità degli anziani e provvisti di accorgimenti per facilitarne l'uso anche da parte di persone invalide; si deve prevedere almeno un servizio igienico ogni due camere preferibilmente con esse comunicante.
Ogni casa protetta deve essere dotata di spazi collettivi, destinati alla vita di relazione, alle attività diurne e ricreative, alle attività di mobilizzazione e riattivazione funzionale degli ospiti.
Devono essere comunque previsti come spazi minimi collettivi una zona pranzo, strutturata e arredata in modo da favorire l'autonomia di piccoli gruppi e una zona soggiorno articolata in modo da permettere il contemporaneo esercizio di attività diverse da parte degli ospiti.
Allo scopo di favorire l'aggregazione degli utenti in piccoli gruppi funzionali, nelle case protette ad alta ricettività, dovranno essere inoltre previsti spazi destinati all' incontro e alle attività diurne e collettive per nuclei di 20- 30 persone.
Art. 7
La Regione, nel quadro del piano poliennale 1979- 1981, concede:
a) contributi per concorrere nelle spese di istituzione, potenziamento e funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare;
b) contributi in conto capitale per la trasformazione in case protette delle case di riposo o per la istituzione di case protette.
Art. 8
I contributi di cui al precedente art. 7 lettera a) sono concessi ai Comuni e alla loro Associazione ancorchè il servizio di assistenza domicialire sia svolto mediante le convenzioni previste dall'art. 4.
Per ottenere i contributi i Comuni o la loro Associazione, rispettivamente entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge per l'esercizio 1979 ed entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno per gli esercizi 1980 e 1981, debbono inoltrare apposita domanda al Presidente della Giunta regionale.
L'erogazione dei contributi può essere richiesta, nei termini di cui al precedente comma, anche se il servizio avrà inizio nel corso dell'anno, salvo conferma e verifica della data di inizio effettivo.
La domanda deve essere corredata dalla deliberazione di richiesta di contributo indicante: la tipologia del servizio, la data di inizio, il numero e la qualifica degli operatori addetti, il numero di anziani assistiti, secondo la natura delle prestazioni fornite nonchè l'onere di spesa.
I comuni o la loro associazione che stipulano convenzioni con Enti, Associazioni e Società di cui al precedente art. 4, devono presentare copia della convenzione stessa.
I contributi sono concessi in rapporto al numero degli anziani assistiti e al periodo di effettivo funzionamento del servizio.
Art. 9
I contributi di cui al precedente art. 7 lettera b) sono concessi:
- ai Comuni e alla loro associazione;
- ad enti assistenziali, aventi natura pubblica o privata, con sede nel territorio regionale che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune nel cui territorio è ubicata la casa protetta o con la associazione di cui il Comune stesso fa parte e che si impegnino a riservare almeno l'80% dei posti disponibili agli assistiti del Comune medesimo.
Il consiglio regionale approva il piano di riparto dei contributi concernente gli esercizi finanziari 1980 e 1981, stabilendo altresì il limite massimo della spesa ammessa a contributo per ciascuna opera. Il contributo non può comunque essere superiore al 70% della spesa ammessa.
I criteri di riparto, devono favorire le zone carenti dei servizi, in rapporto alla popolazione anziana residente.
Gli immobili soggetti a contributo, destinati a case protette, devono conservare tale destinazione per almeno 20 anni. Di tale vincolo di destinazione deve essere assunto formale impegno, rispettivamente, o nelle deliberazioni dei Comuni o nelle convenzioni con questi stipulate.
Art. 10
Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 9, sia per l'esercizio finanziario 1980 sia per quello 1981:
- i Comuni o la loro associazione, entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, inoltrano apposita domanda al Presidente della Giunta regionale ene inviano copia all'Amministrazione provinciale competente per territorio;
- gli enti assistenziali aventi natura pubblica o privata, inoltrano la domanda al Comune ove è ubicata la casa protetta, ovvero all'associazione di cui il Comune stesso fa parte. Il Comune o la sua associazione provvedono, entro il predetto termine di 120 giorni, ad inviare la suddetta domanda al presidente della Giunta regionale e copia della stessa all'amministrazione provinciale competente per territorio, allegando il proprio parere sulla richiesta.
Le amministrazioni provinciali nei successivi 30 giorni esprimono il proprio parere, indicando le scelte di priorità operate, in collaborazione con gli enti locali interessati, sulle iniziative proposte.
Il Comitato circondariale di Rimini esercita i compiti previsti dal comma precedente nei confronti di Comuni di cui all'art. 2 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6.
Tutte le domande devono comunque essere corredate:
- della deliberazione se la richiesta del contributo è presentato dai Comuni, dalle loro associazioni o da enti pubblici assistenziali;
- del titolo comprovante la proprietà dell'area o dell' immobile da ristrutturare;
- di un progetto di massima dei lavori, con indicazione del preventivo di spesa e del piano finanziario;
- della convenzione nel caso che la richiesta sia avanzata dagli enti assistenziali di cui al 1 comma.
Art. 11
I contributi previsti dalla presente legge sono assegnati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta e sono liquidati dalla stessa Giunta o dall'Assessore competente in materia a tal fine delegato.
I contributi di cui alla lettera b) del precedente art. 7 sono erogati secondo le modalità previste dall'art. 22 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, ad eccezione di quelli non superiori ai 20 milioni di lire, che sono erogati in unica soluzione ad inizio dei lavori.
Art. 12
Copertura finanziaria
Per gli interventi di cui alla presente legge è autorizzata negli esercizi 1979, 1980 e 1981 la spesa complessiva di Lire 8.500.000.000, così ripartita:
a) per gli interventi di cui alla lettera a) dell'art. 7 di concorso nelle spese di gestione dei servizi di assistenza domiciliare: Lire 4.000.000.000 di cui Lire 1.000.000.000 nell'esercizio 1979, Lire 1.300.000.000 nell'esercizio 1980 e Lire 1.700.000.000 nell'esercizio 1981;
b) per gli interventi di cui alla lettera b) dell'art. 7 concernenti i contributi in capitale per la istituzione di case protette: Lire 4.500.000.000 di cui Lire 2.500.000.000 nell'esercizio 1980 e Lire 2.000.000 nell'esercizio 1981.
Lo stanziamento annuo concernente gli interventi di concorso nelle spese di gestione di cui alla precedente lettera
a) del presente articolo potrà essere integrato con legge di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale di contabilità 6 luglio 1977, n. 31, tenuto conto delle esigenze dei servizi e delle disponibilità di bilancio.
All'onere conseguente all'attuazione della presente legge la Regione provvede mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dei Bilanci di previsione a partire dall'esercizio finanziario 1979 per gli interventi di cui alla lettera a) e dall'esercizio finanziario 1980 per quelli di cui alla lettera b), dotati annualmente degli stanziamenti indicati per ciascuno dei due interventi dal primo comma del precedente articolo e mediante la utilizzazione di quota parte dell'importo complessivo di Lire 13.000.000.000 che sul bilancio pluriennale 1979- 1981 è destinato al finanziamento di un progetto di legge " Interventi per l'assistenza a favore degli anziani e degli handicappati " nell'ambito del Programma 11 " Altri interventi di carattere sociale " Settore 03 - Sezione 5. a Sicurezza Sociale.
Per l'esercizio finanziario 1979 al nuovo onere di Lire 1.000.000.000 si provvede mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa nell'ambito del Programma 05 Servizi Sanitari e Sociali per l'età adulta del Settore 03 - Sezione 5. a ed il prelievo di pari importo dal Fondo globale di cui al Capitolo 86350 del Bilancio per l'esercizio finanziario 1979, secondo l'esatta destinazione attribuita a tale importo dalla voce n. 5 dell'Elenco n. 2 annesso al Bilancio stesso.
Art. 13
Variazione di bilancio
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
Cap. 60200 " Contributi ai Comuni singoli o associati quale concorso nelle spese per l'istituzione, il potenziamento e il funzionamento di servizi di assistenza domiciliare " ( cni) (Parte 1. a - Sezione 5. a - Settore 03 - Programma 05 - Servizi Sanitari e Sociali per l'età adulta - Rubrica 2. a " Interventi per l'assistenza agli anziani ")( Classif. ISTAT: 02 Spesa di sviluppo; 01 Funz. proprie; Titolo 1 ; 08 Class. funz.; 05 Classif. econ.; 07 Classif. per settori d' intervento; 02 Classif. Econ. di 2 grado).
Competenza L.1.000.000.000
Cassa L.1.000.000.000
b)Variazione in diminuzione:
Cap. 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " Spese correnti di sviluppo.
Competenza L.1.000.000.000
Cassa L.1.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 1 settembre 1979

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