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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 18
La Regione Emilia - Romagna è autorizzata a concedere per l'esercizio 1979 contributi in conto interessi su mutui a medio termine contratti dalle imprese artigiane a norma della Legge regionale 2- 4- 1973, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni, da erogare in soluzione unica anticipata scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale per una spesa complessiva di Lire 3.000.000.000.
I mutui ammessi ai contributi di cui al precedente comma non dovranno avere un ammortamento superiore ai 5 anni.
L'attualizzazione delle rate quinquennali suddette viene determinata in base ad apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e gli Istituti ed Enti esercenti il credito artigiano.

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