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Documento Finanziario: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 26
La Regione Emilia - Romagna, allo scopo di completare il quadro degli interventi e delle iniziative di cui alla Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 è autorizzata ad integrare il fondo regionale per la conservazione della natura al fine di concedere contributi in conto capitale a Comunità montane, enti locali e loro consorzi (aperti anche alla partecipazione di altri enti, associazioni ed istituti) per i seguenti interventi finalizzati alla tutela dei biotopi nonchè alla costituzione di parchi e riserve naturali:
- acquisizione in proprietà o in affitto o per indennizzi di aree da destinare a biotopi, parchi o riserve naturali;
- opere di protezione attiva, restauro e manutenzione atte ad assicurare un uso di biotopi compatibili con le esigenze della loro conservazione;
- perimetrazione ed elebaorazione cartografica delle aree da assoggettare a tutela o destinate a parco o riserva;
- acquisto ed installazione di materiali per la tabellazione, la segnaletica e la recinzione delle aree suddette;
- interventi silvo - colturali di ripulitura, sistemazione ed eventuale manutenzione, delle aree stesse;
- opere di sistemazione e segnalazione di sentieri pedonali;
allestimento di strutture di servizio per la funzionalità dei parchi, da collocarsi nelle aree marginali;
- interventi atti alla tutela degli esemplari arborei singoli o in gruppi di cui all'art. 6 della Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2.
Il Consiglio regionale su proposta della Giunta approva i programmi degli interventi e la destinazione dei finanziamenti.
La Giunta regionale formula le sue proposte sentito il Comitato consultivo regionale per la conservazione della natura.
I contributi regionali sono ragguagliati al costo effettivo dei lavori, opere, acquisti, forniture ed interventi che si intendono finanziare e possono essere concessi fino a copertura totale di detto costo.
La Giunta regionale concede formalmente i contributi agli Enti beneficiari sulla base delle deliberazioni degli Enti stessi di approvazione dei relativi progetti e preventivi di intervento previo parere del Comitato Consultivo regionale per la conservazione della natura.
Alla erogazione dei contributi, la Giunta regionale provvede con le seguenti modalità:
a) 50 per cento, previa produzione da parte degli Enti beneficiari dell'atto di consegna dei lavori o dell'ordine di acquisto e di fornitura dei beni previsti nel progetto o preventivo approvato, ovvero della dichiarazione di inizio della attuazione degli interventi finanziari in economia diretta;
b) 40 per cento, previa dimostrazione da parte degli
Enti beneficiari di avere effettivamente erogato, in dipendenza dei lavori, opere, acquisti, forniture ed interventi suddetti, almeno i 2/ 3 della somma di cui alla precedente lett. a;
c) 10 per cento in sede di omologazione degli atti di collaudo da effettuarsi comunque con la partecipazione di un esperto designato dalla giunta regionale tra tecnici versati nelle discipline naturalistiche e forestali.
Allo scopo di accelerare il corso delle procedure, la Giunta regionale può delegare all'Assessore preposto al servizio, gli adempimenti di propria competenza di cui ai precedenti capoversi ad eccezione della omologazione degli atti di collaudo e liquidazione della nota di saldo.
La spesa per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata per complessive Lire 1.500.000.000, di cui Lire 700.000.000 nel 1980 e Lire 800.000.000 nel 1981 corrispondenti alla somma accantonata sul Bilancio pluriennale 1979- 1981 - Programma 05
- Protezione della natura - Settore 03 - Ambiente e difesa del suolo - Sezione 4. a Servizi del Territorio sotto la voce " Interventi necessari per la istituzione e la tutela dei parchi naturali di interesse regionale ".

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