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LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 28
A partire dall'anno 1979 la esecuzione dei lavori di cui alla LR 6 luglio 1974, n. 27 " Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d' acqua dell'Emilia - Romagna ", dei lavori in materia di opere idrauliche ai sensi dell'art. 89 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno e degli interventi di cui alla Legge statale 9 luglio 1908, n. 445 (Alluvioni, frane, piene, mareggiate e consolidamenti abitati) e DL 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno (Pronti interventi) è affidata ai servizi provinciali per la difesa del suolo e gli interventi sul territorio e, fino alla costituzione degli stessi, agli uffici del Genio civile della Regione, nonchè, limitatamente agli interventi previsti dal DL 12 aprile 1948, n. 1010 Sito esterno anche agli enti locali cui la esecuzione dei lavori è data in concessione.
A tal fine, sono disposte aperture di credito ai sensi dell'art. 66 della LR 7 luglio 1977, n. 31 e del relativo regolamento d' esecuzione 9 dicembre 1978, n. 50.
Resta salva la competenza della Giunta regionale per quanto attiene l'approvazione degli atti di collaudo.
Gli uffici soppressi dall'art. 18, terzo comma, della LR 23 aprile 1979 n. 12, esercitano le loro funzioni fino a quando i corrispondenti servizi operativi decentrati non saranno costituiti mediante l'attuazione dei provvedimenti di cui agli artt. 23, 36 e 37 della legge medesima.

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