LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979
Art. 3
Per la esecuzione delle funzioni inerenti alle attività fin qui svolte dagli Istituti di incremento ippico, trasferite alle Regioni a norma dell'art. 66 lett. d) del DPR 24- 7- 1977, n. 616 è autorizzata la ulteriore spesa annua di Lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi 1979, 1980, 1981 in aggiunta a quanto già autorizzato con l'art. 6 della LR 20- 4- 1979, n. 10. A partire dal 1980 lo stanziamento concernente tale funzione potrà essere annualmente determinato con legge di bilancio secondo il reale fabbisogno.