Espandi Indice

Documento Finanziario: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979

Art. 30
Al fine di promuovere lo sviluppo delle aree montane dell'Emilia - Romagna, per incrementare le attività produttive necessarie al mantenimento di un livello adeguato di popolazione e per la occupazione della popolazione medesima, nonchè per la conservazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse la Regione è autorizzata ad effettuare nei territori dei Comuni classificati montani ai sensi della Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 Sito esterno e, per quanto riguarda il successivo punto a), anche in altri territori montani e collinari, i seguenti interventi di spesa, per un importo complessivo di Lire 13.000.000.000, nel triennio 1979- 1981:
a) Interventi in materia di opere idaruliche nei corsi d' acqua dell'Appennino Emiliano - Romagnolo a norma della LR 6 luglio 1974, n. 27. Spesa complessiva nel triennio 1979- 1981: Lire 5.000.000.000 di cui Lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio 1979;
b) Assegnazione a favore delle Comunità Montane di fondi ad integrazione delle assegnazioni disposte in attuazione della Legge 3 dicembre 1971, n. 1102 Sito esterno " Nuove norme per lo sviluppo della montagna " e successive modificazioni.
Spesa complessiva di Lire 8.000.000.000 nel biennio 1980- 1981, di cui Lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.
Il Consiglio regionale ripartisce l'assegnazione a favore delle Comunità Montane di cui alla suddetta lettera b) in base ai criteri di cui all'art. 26, 2 comma, della Legge regionale 17 agosto 1973, n. 30. La ripartizione concerne le disponibilità del biennio 1980- 1981.
La Giunta regionale, sentita la Commissione programmazione e affari istituzionali, indica, nel quadro della programmazione regionale, criteri prioritari volti a individuare settori di intervento o interventi da realizzare sia coi fondi autorizzati dal presente articolo sia con quelli stanziati a norma della Legge 3 dicembre 1971 n. 1102 Sito esterno e delle altre leggi regionali di settore che prevedono riparti a favore delle Comunità Montane.
Le Comunità Montane potranno impegnare fin dal 1979 l'intera assegnazione del biennio 1980- 1981, avendo cura di distribuire la allocazione delle risorse dei bilanci tenendo conto della distribuzione temporale delle assegnazioni disposte dalla Regione.

Espandi Indice