LEGGE REGIONALE 20 ottobre 1979, n. 31
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI ORGANICHE REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI DI INTERVENTO, CON MODIFICHE ALLE PROCEDURE ED ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI LEGGI REGIONALI IN VIGORE, ASSUNTO IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 1979 A NORMA DELL'ART. 37 DELLA LR 6 LUGLIO 1977, N. 31 - PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 119 del 23 ottobre 1979
Art. 40
Il fondo regionale per le attività estive a favore dei minori, costituito dal primo comma dell'art. 4 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 34 è ripartito, per l'anno 1978, in base ai criteri stabiliti dalla stessa legge n. 34 del 28- 8- 1978 e con le seguenti modalità:
- il 25% viene assegnato ai Comuni sulla base della popolazione residente in ogni Comune in età compresa fra i 3 e i 14 anni;
- il 75% viene assegnato ai Comuni sulla base del numero dei minori residenti in età compresa fra i 3 e i 14 anni che hanno fruito di servizi estivi sia diurni che con pernottamento, gestiti direttamente dai Comuni, o da altri Enti, Associazioni, assegnando per i minori residenti in Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti la quota di L.10.000, per quelli inferiori a 200.000 e superiori a 50.000 la quota di L.11.000, per quelli inferiori a 50.000 abitanti la quota di L.26.000.