LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 10
Istanza di effettuazione delle visite periodiche obbligatorie
Nell'ambito delle finalità preventive di cui al precedente art. 2 e sulla base della unitarietà dell'intervento sanitario e igienico ambientale, nonché in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro possono richiedere che il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro esegua e coordini l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 .
Detti accertamenti, la cui esecuzione da parte del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro riveste carattere facoltativo ed è comunque subordinata al programma di attività dell'unità sanitaria locale, debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato igienico-sanitario dell'ambiente, sulle condizioni e sull'organizzazione del lavoro, al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari.