LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 11
Aspetti patrimoniali degli interventi di prevenzione
L'unità sanitaria locale, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma della presente legge, provvede ad istituire, secondo direttive della Giunta regionale, appositi tariffari sia per quanto concerne le indagini igienico-ambientali che gli accertamenti sanitari sui lavoratori.
Per le visite periodiche contemplate dal precedente articolo 10, si richiama quanto previsto dall'articolo 33 del D.P.R. 11 marzo 1956 n. 303
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