LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 13
Ripartizione dei fondi
Alla ripartizione ed assegnazione dei fondi alle unità sanitarie locali che gestiscono i servizi di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 47, lettera d), della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.
A partire dal 1980 la determinazione delle risorse destinate a tali servizi sarà contenuta nel piano sanitario regionale di cui all'art. 56 della legge 22 dicembre 1978, n. 833 .