LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 14
Norma finanziaria
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvede mediante utilizzo parziale del fondo di cui al capitolo 50750 "Spese per l'organizzazione e la redistribuzione sul territorio di strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione, di specifici interventi di assistenza sanitaria" - rubrica 2ª spese per la riconversione dei servizi sanitari - programma 01 interventi per la riorganizzazione servizi sanitari - settore 02 strutture e servizi sanitari - sezione 5ª sicurezza sociale, del bilancio di previsione annuale per l'anno 1979. Alla copertura finanziaria degli anni 1980-81, si provvederà mediante appositi stanziamenti sul programma sopra indicato, determinati con la legge di bilancio a norma del 1 comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.