LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 15
Norma transitoria
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro di competenza degli enti locali territoriali, sono organizzate in appositi servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro nell'ambito di ciascun consorzio per i servizi sanitari e sociali.