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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979

Art. 2
Compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno e dall'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1979, n. 14, promuove e coordina le attività di ricerca e gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza ed alla eliminazione dei fattori di nocività e di pericolosità presenti negli ambienti di lavoro e della loro propagazione all'esterno al fine di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori e della popolazione nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Rientra in particolare nei compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro:
- promuovere indagini e ricerche su specifici problemi di rischio e di danno di origine professionale, anche mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti - obiettivo finalizzati all'accertamento ed alla rimozione delle cause di nocività presenti in determinati settori produttivi;
- formulare, in collaborazione con il servizio d'igiene pubblica e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di igiene dei singoli comuni, pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, all'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;
- formulare indicazioni circa le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme dei legge vigenti in materia;
- predisporre mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
- procedere all'individuazione, accertamento, controllo dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;
- sovraintendere ad una corretta impostazione e gestione degli strumenti informativi di cui alla normativa nazionale e all'art. 8 della presente legge;
- promuovere, anche mediante la collaborazione di università e istituti di ricerca, iniziative nel campo della formazione e dell'educazione sanitaria finalizzate ad elevare i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale ed a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e della patologia professionale;
- promuovere, anche mediante la collaborazione di
- assicurare ai lavoratori, per l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 Sito esterno, le strutture tecniche e operative dell'unità sanitaria locale.

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