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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979

Art. 4
Composizione e requisiti del personale adibito ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione ai trasferimenti di competenze di personale ai comuni singoli o associati previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, indica la composizione-tipo dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 3.
L'organizzazione e l'entità numerica dei suddetti gruppi di lavoro sono definite dall'unità sanitaria locale, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere, a livello di unità sanitaria locale, figure della professionalità medica, chimica, paramedica e unità operative con competenze di tipo giuridico-amministrativo in materia di sicurezza nel lavoro e nel campo dell'informazione sanitaria.
Le unità sanitarie locali dovranno inoltre prevedere, anche mediante intese fra loro, la disponibilità di unità operative con competenze professionali in campo impiantistico.

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