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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979

Art. 5
Presidi multinazionali di prevenzione e attività sanitarie di supporto
Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell'unità sanitaria locale a collaborazioni di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza nel lavoro.
Tali prestazioni, fino alla costituzione dei presidi e servizi previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, sono erogate, di norma, dai laboratori di igiene e profilassi.
Le prestazioni dei laboratori di igiene e profilassi in materia di igiene del lavoro e di tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto rispetto all'attività di servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, secondo priorità e programmi definiti congiuntamente dalle unità sanitarie locali interessate.
Le prestazioni sanitarie fornite dalle strutture ospedaliere e dai presidi dispensariali antitubercolari in materia di medicina preventiva del lavoro sono rese in conformità agli indirizzi programmatici regionali e alle norme della presente legge.
La individuazione e l'organizzazione dei presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui al secondo comma del presente articolo avverrà in conformità all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno.

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