LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 6
Prestazioni specialistiche ed attività di ricerca di interesse regionale
Per attività di tipo specialistico o di ricerca di d'interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare, sentita la competente commissione consiliare, convenzioni con organismi ed istituti di ricerca operanti nel settore della prevenzione dei rischi e dei danni da lavoro.
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si avvale degli organismi ed istituti di cui al comma precedente, secondo le indicazioni espresse dalle linee programmatiche regionali.