LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 8
Strumenti informativi
Il servizio di medicina preventiva e di igiene del lavoro, nello svolgimento della propria attività, si avvale di appositi mezzi di acquisizione di notizie sulle condizioni igienico-ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.
In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro è tenuto a garantire la compilazione, per tutti i lavoratori coinvolti negli interventi, di una scheda personale di rischio, redatta con il concorso dei lavoratori direttamente interessati, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore stesso e l'altro è conservato ed aggiornato dal servizio.