LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Art. 9
Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, su richiesta dei comuni singoli o associati, collabora con i servizi d'igiene pubblica alla formulazione di pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
A decorrere dall'1 gennaio 1980, spetta al servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , concernenti l'Istituto della notifica sugli impianti industriali, già svolte dagli ispettorati provinciali e regionale del lavoro.