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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979

Art. 9
Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, su richiesta dei comuni singoli o associati, collabora con i servizi d'igiene pubblica alla formulazione di pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
A decorrere dall'1 gennaio 1980, spetta al servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 Sito esterno, concernenti l'Istituto della notifica sugli impianti industriali, già svolte dagli ispettorati provinciali e regionale del lavoro.

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