LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33
TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
Le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti tutte le attività spettanti in materia agli enti locali territoriali, sono esercitate dall'unità sanitaria attraverso il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro.
L'organizzazione e la gestione del servizio sono affidate all'unità sanitaria locale.
Art. 2
Compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, in conformità a quanto previsto dagli articoli 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'articolo 18 della legge regionale 18 marzo 1979, n. 14, promuove e coordina le attività di ricerca e gli interventi preventivi, ispettivi e di controllo volti alla conoscenza ed alla eliminazione dei fattori di nocività e di pericolosità presenti negli ambienti di lavoro e della loro propagazione all'esterno al fine di garantire il benessere psico-fisico dei lavoratori e della popolazione nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Rientra in particolare nei compiti del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro:
- promuovere indagini e ricerche su specifici problemi di rischio e di danno di origine professionale, anche mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti - obiettivo finalizzati all'accertamento ed alla rimozione delle cause di nocività presenti in determinati settori produttivi;
- formulare, in collaborazione con il servizio d'igiene pubblica e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti di igiene dei singoli comuni, pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere, nonché sulla ristrutturazione degli stessi, all'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori;
- formulare indicazioni circa le misure idonee alla eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento degli ambienti di lavoro in applicazione delle norme dei legge vigenti in materia;
- predisporre mappe di rischio con l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche nonché i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
- procedere all'individuazione, accertamento, controllo dei fattori di nocività e pericolosità esistenti negli ambienti di lavoro in applicazione delle norme di legge vigenti in materia;
- sovraintendere ad una corretta impostazione e gestione degli strumenti informativi di cui alla normativa nazionale e all'art. 8 della presente legge;
- promuovere, anche mediante la collaborazione di università e istituti di ricerca, iniziative nel campo della formazione e dell'educazione sanitaria finalizzate ad elevare i livelli di partecipazione dei lavoratori e della popolazione in generale ed a realizzare una diffusione sistematica delle conoscenze sui temi della nocività ambientale e della patologia professionale;
- promuovere, anche mediante la collaborazione di
- assicurare ai lavoratori, per l'esercizio dei diritti sanciti dall'articolo 9 della legge 20 maggio 1970 n. 300 , le strutture tecniche e operative dell'unità sanitaria locale.
Art. 3
Organizzazione territoriale e strutture del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale non è articolabile per aree di intervento distrettuali.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, il servizio è formato da gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo articolo 5.
Art. 4
Composizione e requisiti del personale adibito ai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione ai trasferimenti di competenze di personale ai comuni singoli o associati previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 , indica la composizione-tipo dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 3.
L'organizzazione e l'entità numerica dei suddetti gruppi di lavoro sono definite dall'unità sanitaria locale, tenendo conto delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere, a livello di unità sanitaria locale, figure della professionalità medica, chimica, paramedica e unità operative con competenze di tipo giuridico-amministrativo in materia di sicurezza nel lavoro e nel campo dell'informazione sanitaria.
Le unità sanitarie locali dovranno inoltre prevedere, anche mediante intese fra loro, la disponibilità di unità operative con competenze professionali in campo impiantistico.
Art. 5
Presidi multinazionali di prevenzione e attività sanitarie di supporto
Le prestazioni specialistiche di prevenzione che, per caratteristiche tecniche e funzionali, non possono essere fornite direttamente dal servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro dell'unità sanitaria locale, sono erogate da strutture tecniche di dimensione multizonale, salvo il ricorso da parte dell'unità sanitaria locale a collaborazioni di altri enti o istituti di ricerca operanti nel settore della sicurezza nel lavoro.
Tali prestazioni, fino alla costituzione dei presidi e servizi previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , sono erogate, di norma, dai laboratori di igiene e profilassi.
Le prestazioni dei laboratori di igiene e profilassi in materia di igiene del lavoro e di tossicologia industriale sono rese quali funzioni tecniche di supporto rispetto all'attività di servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, secondo priorità e programmi definiti congiuntamente dalle unità sanitarie locali interessate.
Le prestazioni sanitarie fornite dalle strutture ospedaliere e dai presidi dispensariali antitubercolari in materia di medicina preventiva del lavoro sono rese in conformità agli indirizzi programmatici regionali e alle norme della presente legge.
La individuazione e l'organizzazione dei presidi e servizi multizonali di prevenzione di cui al secondo comma del presente articolo avverrà in conformità all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 6
Prestazioni specialistiche ed attività di ricerca di interesse regionale
Per attività di tipo specialistico o di ricerca di d'interesse regionale, la Giunta regionale può stipulare, sentita la competente commissione consiliare, convenzioni con organismi ed istituti di ricerca operanti nel settore della prevenzione dei rischi e dei danni da lavoro.
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si avvale degli organismi ed istituti di cui al comma precedente, secondo le indicazioni espresse dalle linee programmatiche regionali.
Art. 7
Modalità di programmazione e di effettuazione degli interventi
L'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro viene programmata dalle unità sanitarie locali al fine di ordinare, a livello settoriale e territoriale, le priorità degli interventi sulla base delle mappe di rischio, quali basi conoscitive sulla diffusione e distribuzione dei rischi lavorativi nei territori di competenza.
Nella formulazione e attuazione dei programmi di cui al comma precedente, l'unità sanitaria locale favorisce il concorso delle rappresentanze dei lavoratori, dei datori di lavoro, nonché delle altre forze sociali interessate.
Il metodo di lavoro adottato dai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai gruppi omogenei di lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, partecipazione dei lavoratori direttamente interessati anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; l'indagine ambientale nei luoghi di lavoro e gli accertamenti sanitari sono di norma preceduti da una fase preparatoria di incontri informativi con i lavoratori.
Nello svolgimento della loro attività, fin dall'entrata in vigore della presente legge, gli operatori del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si uniformano a quanto previsto dall'art. 20, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 20 della presente legge, in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 , il Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, stabilisce quali operatori del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro assumano, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
A decorrere dall'1 gennaio 1980, agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti dagli artt. 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 . Prima di tale data, l'accesso nei luoghi di lavoro è disciplinato da quanto previsto dall'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 300 , nonché dalle altre norme vigenti, dai regolamenti sanitari degli enti locali interessati e dai contratti e accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
Per quanto concerne gli interventi di prevenzione non previsti da specifiche norme di legge, apposite convenzioni stipulate congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro disciplineranno la determinazione degli oneri conseguenti al tipo di intervento da effettuare sull'ambiente e sullo stato di salute dei lavoratori.
Art. 8
Strumenti informativi
Il servizio di medicina preventiva e di igiene del lavoro, nello svolgimento della propria attività, si avvale di appositi mezzi di acquisizione di notizie sulle condizioni igienico-ambientali e sullo stato di salute dei lavoratori.
In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro è tenuto a garantire la compilazione, per tutti i lavoratori coinvolti negli interventi, di una scheda personale di rischio, redatta con il concorso dei lavoratori direttamente interessati, di cui un esemplare è consegnato al lavoratore stesso e l'altro è conservato ed aggiornato dal servizio.
Art. 9
Parere sui nuovi insediamenti produttivi, sugli ampliamenti e sulle trasformazioni di quelli esistenti
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, su richiesta dei comuni singoli o associati, collabora con i servizi d'igiene pubblica alla formulazione di pareri preventivi sui progetti di insediamenti industriali o di attività produttive in genere, o sulla ristrutturazione, modifica o ampliamento degli stessi, al fine di accertarne la compatibilità con la tutela dell'ambiente e la difesa della salute dei lavoratori.
A decorrere dall'1 gennaio 1980, spetta al servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 48 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 , concernenti l'Istituto della notifica sugli impianti industriali, già svolte dagli ispettorati provinciali e regionale del lavoro.
Art. 10
Istanza di effettuazione delle visite periodiche obbligatorie
Nell'ambito delle finalità preventive di cui al precedente art. 2 e sulla base della unitarietà dell'intervento sanitario e igienico ambientale, nonché in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro possono richiedere che il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro esegua e coordini l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'art. 33 del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 .
Detti accertamenti, la cui esecuzione da parte del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro riveste carattere facoltativo ed è comunque subordinata al programma di attività dell'unità sanitaria locale, debbono essere finalizzati in particolare ad indagare sullo stato igienico-sanitario dell'ambiente, sulle condizioni e sull'organizzazione del lavoro, al fine di non disgiungere gli aspetti ambientali da quelli propriamente sanitari.
Art. 11
Aspetti patrimoniali degli interventi di prevenzione
L'unità sanitaria locale, in riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, ultimo comma della presente legge, provvede ad istituire, secondo direttive della Giunta regionale, appositi tariffari sia per quanto concerne le indagini igienico-ambientali che gli accertamenti sanitari sui lavoratori.
Per le visite periodiche contemplate dal precedente articolo 10, si richiama quanto previsto dall'articolo 33 del D.P.R. 11 marzo 1956 n. 303 .
Art. 12
Organi tecnici di coordinamento
Le unità sanitarie locali comprese in un medesimo ambito provinciale stabiliscono forme di coordinamento tecnico e operativo al fine di garantire l'integrazione tra i servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro e di questi con i presidi di cui al precedente articolo 5.
Art. 13
Ripartizione dei fondi
Alla ripartizione ed assegnazione dei fondi alle unità sanitarie locali che gestiscono i servizi di cui alla presente legge si provvede, per l'anno 1979, ai sensi dell'articolo 47, lettera d), della legge regionale 20 aprile 1979, n. 10.
A partire dal 1980 la determinazione delle risorse destinate a tali servizi sarà contenuta nel piano sanitario regionale di cui all'art. 56 della legge 22 dicembre 1978, n. 833 .
Art. 14
Norma finanziaria
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna provvede mediante utilizzo parziale del fondo di cui al capitolo 50750 "Spese per l'organizzazione e la redistribuzione sul territorio di strutture sanitarie ai fini della prevenzione, della riabilitazione, di specifici interventi di assistenza sanitaria" - rubrica 2ª spese per la riconversione dei servizi sanitari - programma 01 interventi per la riorganizzazione servizi sanitari - settore 02 strutture e servizi sanitari - sezione 5ª sicurezza sociale, del bilancio di previsione annuale per l'anno 1979. Alla copertura finanziaria degli anni 1980-81, si provvederà mediante appositi stanziamenti sul programma sopra indicato, determinati con la legge di bilancio a norma del 1 comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Art. 15
Norma transitoria
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1980.
Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro di competenza degli enti locali territoriali, sono organizzate in appositi servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro nell'ambito di ciascun consorzio per i servizi sanitari e sociali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 ottobre 1979