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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 33

TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 122 del 25 ottobre 1979

Art. 7
Modalità di programmazione e di effettuazione degli interventi
L'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro viene programmata dalle unità sanitarie locali al fine di ordinare, a livello settoriale e territoriale, le priorità degli interventi sulla base delle mappe di rischio, quali basi conoscitive sulla diffusione e distribuzione dei rischi lavorativi nei territori di competenza.
Nella formulazione e attuazione dei programmi di cui al comma precedente, l'unità sanitaria locale favorisce il concorso delle rappresentanze dei lavoratori, dei datori di lavoro, nonché delle altre forze sociali interessate.
Il metodo di lavoro adottato dai servizi di medicina preventiva e igiene del lavoro deve tener conto delle esperienze e delle conoscenze acquisite dai gruppi omogenei di lavoratori sui diversi fattori di rischio e di nocività presenti negli ambienti di lavoro.
Il servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro, nell'effettuazione degli interventi negli ambienti di lavoro, partecipazione dei lavoratori direttamente interessati anche allo scopo di realizzare un sistema informativo permanente sui rischi e sui danni da lavoro; l'indagine ambientale nei luoghi di lavoro e gli accertamenti sanitari sono di norma preceduti da una fase preparatoria di incontri informativi con i lavoratori.
Nello svolgimento della loro attività, fin dall'entrata in vigore della presente legge, gli operatori del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro si uniformano a quanto previsto dall'art. 20, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 20 della presente legge, in applicazione dell'art. 27, ultimo comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno, il Prefetto, su proposta del Presidente della Regione, stabilisce quali operatori del servizio di medicina preventiva e igiene del lavoro assumano, ai sensi delle leggi vigenti, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
A decorrere dall'1 gennaio 1980, agli operatori indicati nel comma precedente sono attribuiti tutti i poteri previsti dagli artt. 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno. Prima di tale data, l'accesso nei luoghi di lavoro è disciplinato da quanto previsto dall'art. 9 della legge 10 maggio 1970, n. 300 Sito esterno, nonché dalle altre norme vigenti, dai regolamenti sanitari degli enti locali interessati e dai contratti e accordi collettivi applicati nell'unità produttiva.
Per quanto concerne gli interventi di prevenzione non previsti da specifiche norme di legge, apposite convenzioni stipulate congiuntamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro disciplineranno la determinazione degli oneri conseguenti al tipo di intervento da effettuare sull'ambiente e sullo stato di salute dei lavoratori.

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