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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 10
La mobilità territoriale: condizioni di svolgimento
In relazione alle esigenze di mobilità derivanti in primo luogo dal trasferimento di personale alle Regioni, e per un periodo non superiore a due anni, il dipendente, per esigenze di servizio ed a seguito di formale provvedimento, può essere utilizzato temporaneamente presso una sede di servizio distante dal Comune della precedente sede non oltre 40 Km. ovvero per un percorso non superiore a 60 minuti con mezzi pubblici di trasporto.
In tal caso l'Amministrazione provvederà a rimborsare al lavoratore la spesa per l'utilizzo dei mezzi pubblici extraurbani di trasporto di linea tra la propria residenza e la nuova sede di lavoro, nella misura eccedente la spesa già sostenuta dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza alla precedente sede di lavoro.
Nel caso in cui il tempo di percorrenza dei mezzi pubblici di trasporto extraurbano dalla località di partenza a quella di destinazione superi la durata di 60 minuti il dipendente ha diritto di usufruire di un servizio di mensa esistente in zona, al medesimo prezzo convenzionato per gli altri lavoratori degli enti pubblici che hanno accesso al servizio.
E' impegno dell'Amministrazione ricercare soluzioni di orario funzionale, anche con caratteri di flessibilità - nel rispetto del monte ore settimanale obbligatorio - che favoriscono le possibilità dei lavoratori di usufruire di mezzi pubblici di trasporto di linea. Non rientrano nella disciplina del presente articolo:
a) gli spostamenti temporanei di dipendenti per svolgere in altre località compiti propri dell'ufficio di appartenenza e configurabili come missione, da sottoporre alla disciplina specifica di questo istituto;
b) gli spostamenti nel territorio resi necessari per l'ordinario svolgimento di compiti propri della qualifica professionale posseduta, da effettuarsi mediante uso dei mezzi pubblici o autorizzando l'uso del mezzo di trasporto del lavoratore, alle condizioni previste dalla normativa dell'ente di appartenenza, o, ove disponibili, mediante l'uso dei mezzi dell'amministrazione.

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