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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 11
Mobilità tra enti
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga.
Il collaboratore eventualmente comandato ai sensi del precedente comma svolge presso l'ente delegato mansioni corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell' ente medesimo.
Non può disporsi in alcun modo dei posti del personale comandato.
Ove il comando comporti spostamento della sede di lavoro, si applicano le norme dei precedenti articoli sulla mobilità. L'art. 44 della l. r. 20 luglio 1973, n. 25, è abrogato.

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