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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 12
Congedo ordinario
Il collaboratore regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, a un congedo ordinario irrinunziabile e retribuito di 26 o 30 giorni lavorativi a seconda che l'orario di servizio si articoli in 5 giorni o in 6 giorni nella settimana. In tali congedi sono comprese le due giornate di congedo ordinario stabilite con la legge 23- 12- 1977 n. 937 Sito esterno.
Il collaboratore ha altresì, diritto a 4 giornate di riposo ai sensi della stessa legge; esse devono essere comunque fruite nell'anno solare. La ricorrenza del Santo Patrono è riconosciuta giornata festiva.
Il congedo ordinario deve essere usufruito in modo da comprendere almeno 20 giorni in un solo o al massimo in due periodi. Per eccezionali esigenze di servizio la fruizione del congedo ordinario può essere consentita a tutto il 30 giugno dell'anno successivo.

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