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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 13
Congedo straordinario
Il collaboratore regionale ha diritto al congedo straordinario retribuito nei seguenti casi, documentandone la relativa causale:
a) per matrimonio: giorni 15 consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
b) per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche nelle giornate immediatamente precedenti e seguenti. Comunque in nessun caso si possono superare i 20 giorni all'anno;
c) per donazione di sangue: il giorno del prelievo;
d) per cure: fino a 1 mese per mutilati, invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con successiva dimostrazione delle avvenute terapie, a pena di revoca del congedo concesso;
e) per gravi motivi: fino a 5 giorni nell'anno;
f) per cure ai figli inferiori a 3 anni e in stato di malattia: fino a 1 mese nell'arco del triennio, a trattamento intero;
g) per gravidanza e puerperio e per astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino: nei limiti e con le modalità della legge 30- 12- 1971, n. 1204 Sito esterno; il trattamento economico è corrisposto per intero nel periodo di astensione obbligatoria;
h) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di un minore: fino a 3 mesi, allorchè il minore, all'atto dell'affidamento, non abbia compiuto 6 anni di età;
i) per richiamo alle armi e per obblighi di leva: nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
l) per la frequenza di corsi legali di studio: fino al limite individuale di 150 ore per anno scolastico, con obbligo di cessare immediatamente dalla fruizione del congedo ove la frequenza venga per qualsiasi ragione interrotta.
L'istituto si applica a un numero di collaboratori non superiore al 3% del personale, per ciascun anno scolastico.
La Giunta regionale stabilisce, con deliberazione organica unica, le modalità e la documentazione giustificativa per la richiesta e la concessione dei congedi straordinari di cui sopra.
Gli articoli 46 e 47 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

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