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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 15
Assenza per malattia
In caso di malattia, il collaboratore regionale deve darne immediata comunicazione al proprio ufficio, indicando l'eventuale variazione di recapito. Se l'assenza si protrae oltre due giorni, il collaboratore deve fare pervenire al proprio ufficio, entro il terzo giorno di assenza, un certificato del medico curante attestante la natura e la prevedibile durata di malattia.
L'accertamento dell'esistenza, della continuazione e della cessazione dello stato di malattia, è effettuato, a richiesta del responsabile del servizio o dell'interessato, dai servizi ispettivi dell'ente che eroga al collaboratore l'assistenza mutualistica. Ove questi non siano in condizione di provveder, l'accertamento è effettuato dall'ufficiale sanitario, o da un medico designato da un ospedale scelto dalla Giunta regionale.
Sui criteri generali di effettuazione del controllo, devono essere sentite le rappresentanze sindacali di categoria.
A tutte le attività relative a tali accertamenti, può assistere un medico di fiducia del collaboratore il quale ha diritto di fare verbalizzare le proprie osservazioni.
Qualora lo stato di malattia non sia riconosciuto o gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al collaboratore, l'assenza è considerata dall'inizio ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.
Il collaboratore regionale, in caso di assenza dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:
- per i primi 13 mesi: intero;
- per i successivi sette mesi: ridotto al 50%.
Il periodo durante il quale il collaboratore è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e quiescenza.
Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i sei mesi in un anno, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.
Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di attivo servizio.
Gli articoli 41 e 49 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sono abrogati.

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