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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 16
Congedo straordinario non retribuito
Il collaboratore può essere collocato in congedo straordinario non retribuito nei seguenti casi:
a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia: fino ad un anno.
Al collaboratore che ha già fruito di un anno di congedo straordinario non retribuito per gravi e motivate ragioni personali e familiari, può essere concesso ulteriore congedo allo stesso titolo, soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente congedo.
b) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori ai tre anni, dopo il primo mese di congedo retribuito.
Il congedo straordinario concesso a norma del punto
a) del primo comma del presente articolo, riduce proporzionalmente il congedo ordinario e non è utile ai fini della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. Al congedo concesso ai sensi del punto b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge n. 1204/' 71 Sito esterno.
Il collaboratore regionale che intende ottenere il collocamento in congedo straordinario non retribuito per gravi ragioni personali e di famiglia, deve presentare motivata domanda al Presidente della Giunta regionale o all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a seconda della sua assegnazione.
La Giunta regionale decide in merito entro 30 giorni, sentito il parere delle rappresentanze sindacali di categoria.
Qualora detto parere non pervenga entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è stato richiesto, il provvedimento della Giunta è comunque legittimamente adottato.
Il collaboratore regionale interessato deve continuare a prestare servizio fino a quando il congedo richiesto non gli sia stato concesso.
La mancata assunzione della decisione entro 30 giorni comporta l'accettazione della richiesta. La richiesta può essere respinta per motivi di servizio e, in tal caso, deve darsene apposita comunicazione motivata all'interessato, o può essere accolta in parte, sempre motivandone le ragioni.

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