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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 17
Cumulo di assenze
La durata di più periodi di assenza per malattia, per congedo straordinario non retribuito per motivi personali o familiari, per richiamo volontario alle armi, non può superare complessivamente due anni e mezzo in un quinquennio.
Per motivi di particolare gravità al collaboratore assente per malattia che abbia raggiunto il limite di cui al comma precedente, o quello di cui al sesto comma dell'articolo 15, può essere concesso dalla Giunta, in base a motivata richiesta, un ulteriore periodo di assenza per malattia non superiore a dodici mesi. Tale ulteriore periodo, non è utile ai fini della corresponsione del trattamento economico, dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza. L'articolo 54 della legge 20 luglio 1973, n. 25 Sito esterno, è abrogato.

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