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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 18
Segnalazione dell'infermità o infortunio che si ritiene per causa di servizio
Il collaboratore regionale che contragga un' infermità, derivante o meno da infortunio, che lo stesso ritenga possa dipendenre da causa di servizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al servizio regionale al quale è assegnato, nella quale dovrà specificare la natura dell'infermità, le cause e le circostanze che ne hanno determinato l'insorgere.
Nel caso di infermità derivante da infortunio, dovranno essere indicati giorno, ora e luogo, la sede anatomica delle ferite e lesioni riportate, le circostanze che vi concorsero e l'eventuale colpa di terzi, precisando, se possibile, i nomi dei testimoni o di chi possa essere accorso subito dopo.
Il responsabile del servizio regionale di appartenenza, una volta ricevuta l'anzidetta comunicazione, o venuto a conoscenza di un infortunio o infermità che si possano presumere dipendenti da causa di servizio, provvede senza indugio ad effettuare una preliminare istruttoria sul fatto, in contraddittorio con l'interessato, che potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale di sua fiducia, raccogliendo tutti gli elementi idonei a provare la natura dell' infermità e la sua entità, e provvedendo altresì ad accertare le circostanze che hanno concorso al verificarsi dell'evento nonchè ad acquisire gli elementi di giudizio che possano risultare utili ai fini di un eventuale riconoscimento dell'infermità stessa da causa di servizio.
Uguali accertamenti sulle circostanze ed acquisizioni di documentazioni saranno operati nel caso di decesso che possa presumersi dipendente da causa di servizio.
Esperiti gli anzidetti accertamenti, tutti gli atti, corredati da una circostanziata relazione, debbono essere trasmessi al servizio personale per l'inserimento nel fascicolo personale del collaboratore.

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