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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 19
Procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio
Il collaboratore, o in caso di suo decesso gli aventi diritto, che intendano chiedere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, o del decesso, debbono presentare domanda, inoltrandola al servizio personale, entro i seguenti termini:
1) in caso di infermità derivante da infortunio: sei mesi dalla data dell'infortunio o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità stessa. Nel caso di ulteriori manifestazioni di infermità conseguenti all'infortunio la domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui tali infermità si sono manifestate;
2) in caso di infermità non derivanti da infortunio: sei mesi dal loro insorgere.
Le domande di riconoscimento della causa di servizio dovranno contenere l'indicazione della natura dell'infermità, le cause che la produssero, le circostanze che vi concorsero e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica;
ad esse può essere allegata la documentazione che i proponenti riterranno opportuno produrre.
Ove sia mancata la segnalazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, il servizio personale provvederà a richiedere al responsabile del servizio cui appartiene il collaboratore interessato di effettuare l'istruttoria e redigere la relazione di cui al secondo e quarto comma di detto articolo.
Il collaboratore deve quindi essere sottoposto ad accertamento sanitario da una Commissione medica costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale composta da un sanitario designato dal collaboratore e presieduta da un terzo designato di comune accordo; in difetto di tale accordo, la designazione verrà richiesta all'ordine dei medici del capoluogo di residenza del collaboratore.
La commissione medica di cui sopra, cui è devoluta la competenza di accertare la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, dichiara anche se, a suo giudizio, l'infermità stessa costituisce o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione del servizio e se abbia prodotto o meno menomazione dell'integrità fisica e, in caso affermativo, a quale categoria, prevista dalle tab. A e B annesse al DPR 23 dicembre 1978, n. 915 Sito esterno, è ascrivibile la predetta menomazione.
Il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio è effettuato con provvedimento della Giunta regionale.
Qualora il dipendente, già assente per infermità dipendente da causa di servizio, non possa - allo scadere del termine massimo dell'assenza per malattia - riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte della commissione medica.
A tale commissione sono demandati anche gli adempimenti previsti dall'art. 107 della lr 20 luglio 1973, n. 25, ai fini della dispensa del collaboratore dall'impiego per invalidità permanente nonchè gli eventuali accertamenti ritenuti necessari per constatare l'intervenuta inidoneità fisica di cui all'art. 34 della citata legge regionale.
L'onorario del sanitario designato dal collaboratore è a carico dell'interessato, salvo rimborso nel caso la pronunzia della Commissione sia favorevole all'istante.

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