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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 2
Assunzioni
La copertura dei posti previsti nel ruolo unico regionale avviene per pubblico concorso, fatte salve le norme sulle assunzioni obbligatorie.
Il concorso consiste in un accertamento comparato della idoneità dei candidati ammessi, effettuato mediante valutazione dei titoli e di prove scritte e/ o pratiche e orali, rapportate alla formazione culturale e professionale richiesta per il posto messo a concorso, fatto dalla commissione giudicatrice costituita e nominata a norma dell'art. 2 della lr 1- 8- 1978, n. 27.
I concorsi per l'assunzione in posti appartenenti a qualifiche del pimo e secondo livello retributivo, possono consistere, in deroga a quanto stabilito al comma precedente, in una valutazione comparativa dei soli titoli dei candidati ammessi. Nei concorsi relativi a posti di I e II livello costituiscono titoli valutabili anche quelli relativi al carico familiare e allo stato di occupazione del candidato e dei componenti il suo nucleo familiare.
I singoli provvedimenti che indicono i concorsi ne stabiliscono modalità e procedimenti, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di riserve di posti e preferenze.
Il numero massimo dei posti che può essere messo a concorso per ciascuna qualifica funzionale è pari al numero dei posti vacanti aumentato del numero di posti che si renderanno vacanti per collocamenti a riposo d' ufficio entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento che indice il concorso. Le nomine per la copertura di questi ultimi sono conferite quando gli stessi siano effettivamente disponibili.
La nomina è conferita agli idonei, secondo l'ordine della graduatoria finale, anche per la copertura degli ulteriori posti che si renderanno vacanti entro un anno dalla data della sua approvazione. Le nomine per la copertura di questi ultimi sono conferite quando gli stessi siano effettivamente disponibili.
La disposizione di cui al comma che precede non si applica per la copertura di posti derivanti da aumento dei posti istituiti per le qualifiche del ruolo unico.
La procedura per indire i concorsi è stabilita dall'art. 44 della lr 23 aprile 1979 n. 12.
L'ammissione dei candidati al concorso è effettuata dalla Giunta regionale. L'esclusione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

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