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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 1979, n. 34

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI LIVELLI RETRIBUTIVI E SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI COLLABORATORI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE RELATIVO AL PERIODO 1 GENNAIO 1976 - 31 DICEMBRE 1978 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 123 del 25 ottobre 1979

Art. 20
Equo indennizzo e rimborso spese di cura
In conformità alle norme contenute nei DDPPRR 10- 1- 1957, n. 3 e 3- 5- 1957, n. 686, il collaboratore, non soggetto all'obbligo dell'iscrizione all'INAIL, che, per infermità contratta per cause di servizio, abbia subito una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tab. A e B del DPR 23 dicembre 1978, n. 915 Sito esterno, compete un equo indennizzo nonchè il rimborso delle sole spese di cura, comprese quelle termali, per il ricovero in istituti specializzati e per protesi, limitatamente alla eventuale parte eccedente quella a carico di enti o istituti assistenziali o assicurativi ai quali il collaboratore abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.
Per quanto attiene modalità ed organi competenti al riconoscimento dell'equo indennizzo, valgono le norme di cui ai successivi articoli.

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